Le principali novità. Per i datori di lavoro inadempienti sono previste sanzioni penali che possono arrivare anche all’arresto da 6 a 18 mesi. Viene introdotto, tuttavia, un ravvedimento operoso, con conversione dell’arresto in ammenda da 8mila a 24mila euro, se viene posto rimedio alle irregolarità entro la chiusura del dibattimento di primo grado. Gli effetti del reato si estinguono dopo tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza se l’imputato non ha commesso altri reati in materia di sicurezza sul lavoro.
Precisiamo che nella versione definitiva è stato chiarito che il Durc è obbligatorio anche nei lavori privati non soggetti all’obbligo di costruire.
Tra le novità ricordiamo che le misure del Testo unico si applicano a tutti i lavoratori, anche autonomi e parasubordinati, che lavorano all’interno dell’impresa, con esclusione dei lavoratori domestici e familiari.
Per quanto riguarda ancora il documento di valutazione dei rischi, le aziende che occupano fino a 50 dipendenti potranno seguire una procedura standardizzata, da stabilire entro il 31.12.2010. Nell’attesa, e fino al 30.6.2012, per le aziende che hanno fino a 10 dipendenti è sufficiente l’autocertificazione, mentre le aziende fino a 50 dipendenti applicano le regole ordinarie.
Il decreto fissa le caratteristiche che i modelli di organizzazione e gestione devono avere perché l’azienda non incorra nella responsabilità amministrativa di cui al dlgs 231/2001.
I datori di lavoro devono consentire ai lavoratori di avere informazioni adeguate a attivare programmi di formazione. I lavoratori, a loro volta, devono partecipare alla formazione, altrimenti rischiano l’ammenda da 200 a 600 euro.
Viene introdotta la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anche a livello territoriale e di sito produttivo.
Rischiano la sospensione dell’attività le imprese che commettono gravi e reiterate violazioni alle norme sulla sicurezza.
Perché il datore di lavoro (fino a 30 dipendenti) possa svolgere personalmente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il pronto soccorso, la prevenzione incendi e l’evacuazione, egli deve frequentare corsi di formazione di durata non inferiore a 16 ore e non superiore a 48, secondo contenuti da definire entro 12 mesi. Nelle more sono validi i corsi che i datori di lavoro hanno frequentato.
L’art. 28, nel definire l’oggetto della valutazione dei rischi, introduce alcuni rischi particolari: quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e soprattutto quelli collegati allo “stress-correlato”. Lo stress da lavoro può derivare da fattori quali, per esempio, l’orario e il carico di lavoro; l’esposizione a rumore, calore, ecc.; le aspettative riguardo a possibili cambiamenti; eccetera. Si tratta di un obbligo penalmente sanzionato con l’applicazione dell’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 500 a 2.500 euro.
Sono previste novità anche in tema di appalti, somministrazione e distacco. In caso di lavoratori somministrati, gli obblighi di sicurezza sono a carico dell’utilizzatore. Resta invariato l’obbligo, per i datori di lavoro che affidano appalti a imprese o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, di verificare la loro idoneità tecnica professionale acquisendo il certificato camerale o un’autocertificazione. Viene ribadito, infine, l’obbligo di indicare nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione i costi relativi alla sicurezza. I lavoratori distaccati restano a carico del distaccatario, ma viene fatto salvo l’obbligo per il distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato.
Il decreto aumenta il coinvolgimento del lavoratore (nella nozione allargata vista sopra) per la sicurezza, dettagliando maggiormente gli obblighi a suo carico (art. 5). Nel suo ruolo “attivo” il lavoratore non è solo destinatario delle misure protettive, ma ne è anche “attuatore” diretto e consapevole. Sono previste a carico del lavoratore anche sanzioni penali come l’arresto fino a un mese o l’ammenda da 200 a 600 euro. La mancata esposizione della tessera di riconoscimento negli appalti o subappalti è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale, aziendale e di sito produttivo. Di conseguenza, se i lavoratori non lo eleggono a livello aziendale, le funzioni sono svolte dal rappresentante territoriale o di sito produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La struttura del decreto. Il decreto si compone di 13 titoli e 52 allegati. Il titolo I contiene i principi comuni e le disposizioni generali. I titoli dal II all’XI contengono le disposizioni “speciali” (Titolo II prescrizioni minime di sicurezza nei luoghi di lavoro; Titolo III attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale, apparecchi e impianti elettrici; Titolo IV cantieri temporanei e mobili; Titolo V segnaletica; Titolo VI movimentazione manuale dei carichi; Titolo VII videoterminali; Titolo VIII agenti fisici; Titolo IX sostanze pericolose; Titolo X agenti biologici; Titolo XI atmosfere esplosive). Il titolo XII riporta disposizioni in materia penale e sul processo e il XIII riguarda le disposizioni finali (le disposizioni abrogate, gli effetti finanziari, la pausa di 90 giorni per la predisposizione della valutazione dei rischi).
Le sanzioni. Per le sanzioni, generalmente inasprite, si rimanda al testo del decreto. L’art. 298 contiene una norma di “coordinamento”, secondo cui quando uno stesso fatto è punito da una disposizione di carattere generale (Titolo I) e da una o più disposizioni speciali previste negli altri titoli, si applica quest’ultima disposizione. L’art. 301 conferma la procedura della “prescrizione obbligatoria” ed estinzione del reato di cui agli articoli 20 e seguenti del dlgs n. 758/94.
Resta confermata la possibilità per gli organi ispettivi del Ministero del Lavoro di sospendere l’attività in caso di gravi e reiterare violazioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro che, in attesa di un successivo decreto ministeriale sono indicate nell’allegato 1 al Testo unico.
Aspetti particolari. Nell’ottica di una semplificazione parziale, viene introdotto un nuovo obbligo a carico del datore di lavoro, vale a dire la comunicazione annuale all’Inail dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. L’omissione (non è stabilito il termine per la comunicazione) è punita con l’applicazione della sanzione amministrativa di 500 euro.
Nell’introdurre il modello organizzativo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (in base al dlgs 231/2001), il decreto aggiunge l’obbligo di “prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività” risultanti dal modello.
Il registro degli infortuni e quelli degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici sono destinati a scomparire. Infatti, l’obbligo dell’istituzione cesserà dopo 6 mesi dall’emanazione di un decreto che convoglierà le informazioni al nuovo sistema informativo nazionale (Sinp).
E’ importante sottolineare la non riproduzione nell’attuale decreto del contenuto dell’articolo 8, comma 11, del decreto 626 dove veniva fatto obbligo a carico del datore di lavoro, di comunicare il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione alla direzione provinciale del Lavoro e alla Asl territorialmente competenti.
Si dispone, inoltre, che il documento di valutazione dei rischi “deve avere data certa”, senza fare alcun riferimento temporale. Tuttavia, dato che il documento, tra i vari contenuti, deve indicare anche il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, individuazione che deve avvenire dopo l’inizio dell’attività, la data certa non potrà essere quella di inizio dell’attività, come da alcuni sostenuto.
Il documento di valutazione dei rischi, infine, deve essere tenuto presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
Testo del D. Lgs. 81/2008