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marted́ 30 settembre 2008 |
IN ARRIVO SEMPLIFICAZIONI DEI CONTROLLI PER LE AZIENDE CERTIFICATE
Il decreto legge 112/08, meglio conosciuto come “Finanziaria d’estate”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/08, prevede all’articolo 30 che nelle aziende in possesso di certificazione ambientale o qualità i controlli amministrativi siano sostituiti dalle verifiche svolte dagli enti di certificazione e, in conseguenza, dall’esistenza del certificato stesso.
La norma: “Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell''''eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l''esercizio dell''attività. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l''attualità e la completezza della certificazione.” (art. 30 comma 1 D.L. 112/08)
Con tale disposizione si è inteso attribuire alla certificazione ISO un valore sostitutivo rispetto ai controlli della Pubblica Amministrazione: il possesso, infatti, di un certificato rilasciato da un Ente di Certificazione accreditato, che attesti il rispetto delle normative internazionali (ISO 9001 e ISO 14001), sostituirà i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche per l’eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività d’impresa. In tal modo si raggiungerà l’obiettivo di evitare duplicazioni di ispezioni e controlli, con conseguenti risparmi di spesa per la PA e di energie per le aziende.
Le modalità di attuazione della norma in oggetto saranno disciplinate da un apposito regolamento di cui si attende la prossima pubblicazione |